Siracusa e dintorni
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Approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’i Imposta Unica Comunale  (IUC)

 

Rosolini, 9 settembre 2014 – Con atto deliberativo n.9 del 09.09.2014 il Commissario Straordinario dott. Gagliano, ha proceduto all’approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2014.

Il regolamento  va a disciplinare le tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU),  il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Con lo stesso atto deliberativo  si è proceduto ad approvare le aliquote IMU e le aliquote TASI per l’anno 2014( come da prospetti riepilogativi allegati) . Per quanto riguarda invece le tariffe della TARI ed il piano economico finanziario  queste verranno approvate con successivo provvedimento e comunque entro il 30 settembre.

“Il tema della fiscalità locale rappresenta un tasto dolente – afferma il dott. Gagliano – soprattutto per i Comuni  che sono soggetti ai rigidi parametri che riducono i margini di manovra ed impongono scelte spesso dolorose per i cittadini. Nella stesura del Regolamento il  nostro obiettivo è stato quello di cercare il più possibile di venire incontro alle esigenze dei cittadini ed abbiamo praticamente lasciato invariate le aliquote IMU rispetto al 2013,  prevedendo nel contempo delle riduzioni ed esenzioni per le fasce più deboli per quanto riguarda  le altre imposte. Abbiamo in sostanza cercato il più possibile di venire incontro alle esigenze delle fasce sociali che vivono maggiormente il dramma della crisi economica. 

Altro aspetto predominante preso in esame è quello relativo all’alta percentuale di evasione tributaria  che ci ha spinto immediatamente a rafforzare l’azione di contrasto al fenomeno. 

“Chi evade i tributi locali danneggia la comunità locale”. 

La lotta all’evasione fiscale, dunque, diventa una questione di  equità sociale finalizzata al recupero di risorse impiegate per soddisfare bisogni collettivi e fornire servizi. Occorre quindi – conclude il dott. Gagliano-  che ci sia da parte di tutti un vero senso civico. 

A breve sarà potenziato l’Ufficio Tributi ed e l’istituzione di una task force per un’azione capillare tesa a sconfiggere il fenomeno dell’evasione”.  

 

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TABELLA RIEPILOGATIVA ALIQUOTE ANNO 2014

IMU ANNO 2014

ALIQUOTE

aliquota dello 0,60 % per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, (abitazione signorile, ) A/8, (abitazione in ville) A/9, (castelli e palazzi ....) e relative pertinenze;

 

aliquota dello 0,96 % per tutti gli immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati e terreni);

 

aliquota dello 0,96 % per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D e relative pertinenze, esclusi i fabbricati rurali strumentali di cui all’art.9 c.3 –bis, del D.L. 557/93;

 

aliquota dello 0,46% per le unità immobiliari e le sue pertinenze possedute a titolo di proprietà inscritti o inscrivibili nel catasto edilizio urbano dai cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) a condizione che tali immobili non siano locati o concessi in comodato ad uso gratuito.

SCADENZA VERSAMENTI

1^ RATA 16 GIUGNO

2^RATA 16 DICEMBRE

 

BASE IMPONIBILE

La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.

per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA ALIQUOTE ANNO 20141

TASI ANNO 2014 ALIQUOTE

Aliquota del 2 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7 e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C2; C6; C7; una pertinenza per ciascuna categoria;

Aliquota dello 0 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, (abitazione signorile,) A/8, (abitazione in ville) A/9, (castelli e palazzi) e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali C2; C6; C7; una pertinenza per ciascuna categoria;

Aliquota dell’1 per mille per tutti gli immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati e terreni);

Aliquota dell’1 per mille per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D e relative pertinenze;

Aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari e le pertinenze possedute a titolo di proprietà inscritti o inscrivibili nel catasto edilizio urbano dai cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) a condizione che tali immobili non siano locati o concessi in comodato ad uso gratuito;

Aliquota dell’1 per mille per gli immobili di categoria D 10;

Aliquota dell’1 per mille per immobili di categoria C1; C3; C4; C5;

Aliquota dell’1 per mille per tutti gli immobili di categoria B;

Per gli immobili a disposizione concesse in locazione, ad uso domestico, con regolare contratto ed idonea registrazione, secondo le norme vigenti in materia, con contestuale trasferimento di residenza da parte del conduttore, e fino a permanenza di tali condizioni l’aliquota Tasi per l’anno 2014 è pari allo 0 per 1000 sulla rendita catastale rivalutata, sia per i possessori che per i detentori

Per gli immobili a disposizione concesse in locazione con regolare contratto ed idonea registrazione, secondo le norme vigenti in materia, ad uso ufficio e/o studio professionale e ad uso commerciale e/o artigianale e fino a permanenza di tali condizioni, l’aliquota Tasi per l’anno 2014 è pari al 1 X 1000, sulla rendita catastale rivalutata, divisa nella misura del 70 % dell’imposta per i proprietari e 30 % dell’imposta per gli inquilini.

SCADENZA VERSAMENTI

1^ RATA 16 OTTOBRE

2^RATA 16 DICEMBRE

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, denominata “IMU”.

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ESENZIONI ANNO 2014

IMU ANNO 2014

 

Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i;

i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 18 Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.

 

Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all’esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI E ESENZIONI 

TASI ANNO 2014

 

Riduzione complessiva del 30% è prevista:

Per le abitazioni principali, con unico residente, di proprietà di cittadini ricoverati in maniera stabile, comunque per più di 183 giorni nell’arco dell’anno solare, presso case di cura o di riposo.

 

Riduzione complessiva del 50% è prevista:

 

Per le abitazioni occupate in modo permanente da persone che versano in condizioni economiche disagiate con ISEE compreso tra €.  5.001,00 e €. 7.500,00;

 

 

Sono esenti:

 

Le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune;

 

Sono esenti:

 

Le abitazioni occupate in modo permanente da persone che versano in condizioni economiche, disagiate con reddito ISEE fino a €. 5.000,00;

 

Per ottenere la riduzione o l'esenzione di cui sopra è necessario presentare una istanza comprovante le circostanze di riduzione debitamente documentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui tali circostanze si verificano, usando la modulistica all’uopo predisposta dall’ufficio del servizio delle Entrate. L’ufficio procederà alle opportune verifiche e comunicherà al contribuente l’approvazione della riduzione. Qualora cessino le circostanze per richiedere la riduzione sarà obbligo del contribuente comunicare all’ufficio delle entrate, entro 30 giorni, il venir meno delle cause di riduzione.

 

Lo scopo di un'opera onesta è semplice e chiaro: far pensare. Far pensare il lettore, lui malgrado

Paul Valéry