Ragusa e dintorni
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ragusa, 2 settembre 2016 – Il Settore  I Affari Generali,  Servizio VI - Elettorale, Anagrafe e Stato Civile - ricorda che il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Le convivenze di fatto, possono riguardare tanto le coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.                                                                                                      

 

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. 

Sul sito istituzionale del Comune è possibile scaricare la modulistica necessaria ed avere le seguenti informazioni: 

Come dichiarare una convivenza di fatto;

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto Diritti;

Potere di rappresentanza;

Diritti inerenti la casa;

Diritti all’assegnazione della casa popolare;

Impresa familiare;

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;

Risarcimento del danno;

Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali;

Cancellazione di una Convivenza di Fatto;

Il diritto agli alimenti;

Iter procedura;

Tempi di chiusura del procedimento.

NOTA

Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Ragusa, occorre nuovamente manifestare la volontà, con apposita dichiarazione congiunta resa ai sensi dell’art. 1, comma 36 della legge 76/2016, in applicazione della nuova legge nazionale, e quindi seguire la procedura sopra indicata. 

 

 

L'unione civile si costituisce invece tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni e va iscritta nell’apposito registro di stato civile. Le parti dell’unione acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri: hanno l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità. 

In attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, della stessa legge, che disciplineranno in forma definitiva l’istituto delle unioni civili, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144/16 che contiene la disciplina transitoria necessaria a garantire l’esercizio del diritto di costituire un’unione civile.  Attualmente pertanto tale registro è denominato “provvisorio” dai regolamenti ministeriali. 

Sul sito del Comune per le convivenze di fatto viene fornita sia la modulistica per l'unione civile, regolarmente scaricabile, sia le informazioni su:

Richiesta da presentare;

Quali sono le cause impedenti ? 

Verifiche

Costituzione dell’unione civile e registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile 

Il regime patrimoniale

Diritti e doveri 

Diritti agli alimenti 

Diritti successori

Scioglimento dell’unione civile 

Trascrizione delle unioni civili e del matrimonio contratto matrimonio all’estero 

Adempimenti pratici 

Dove prenotare

NOTA

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.
Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

 

Lo scopo di un'opera onesta è semplice e chiaro: far pensare. Far pensare il lettore, lui malgrado

Paul Valéry

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.